L’imposta di bollo con la fattura elettronica
Dal 1.01.2019, quando entrerà in vigore la fattura elettronica, l’imposta di bollo sulle fatture dovrà essere versata esclusivamente tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501, in un’unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con la fattura cartacea, l’imposta di bollo poteva, e può, per alcune categorie di soggetti, essere assolta o applicando il contrassegno o in maniera virtuale.
Quando va versata:
In base al D.P.R. 642/1972, per il principio di alternanza Iva- bollo, le fatture elettroniche, alla stregua di quelle cartacee, non saranno tutte soggette al pagamento dell’imposto di bollo. Infatti, l’imposta di bollo, nella misura fissa di 2 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro, dovrà essere versata qualora le fatture si riferiscano a operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972, a operazioni non imponibili e a quelle escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15. Le fatture elettroniche di cui all’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (reverse charge) e le fatture art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (split payment) non saranno soggette all’imposta di bollo poiché originariamente assoggettate a Iva, il cui assolvimento avviene dall’acquirente. Se invece la fattura contiene contemporaneamente sia importi soggetti a Iva che importi non soggetti, l’imposta di bollo dovrà essere versata se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro. Sono inoltre esenti da imposta di bollo, in modo assoluto e in ogni caso, le fatture emesse per l’esportazione di merci, sia per quella diretta che indiretta e triangolare, e quelle relative alle cessioni intra UE.
Le annotazioni da appore:
Le fatture elettroniche rientranti nelle fattispecie elencate dovranno apportare una specifica annotazione di “assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014”. Come esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 14.04.2015, n. 16/E, l’applicazione del tributo “in modo virtuale” non richiede alcuna preventiva autorizzazione e il soggetto obbligato, tenuto a corrispondere l’imposta di bollo, è la persona fisica o giuridica, anche se il soggetto esternalizzasse l’incarico della fatturazione elettronica e la sua conservazione a terzi.
Le sanzioni:
Trascorsi 120 giorni e omesso il pagamento dell’imposta di bollo, in carico all’obbligato è prevista una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta di bollo dovuta.
Soggetti Esclusi:
I soggetti esclusi dall’emissione della fattura elettronica per espressa previsione normativa, ossia coloro che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014), coloro che applicano il regime di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011), coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/1972) potranno continuare ad apporre l’apposito contrassegno oppure assolvere l’imposta virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Sulle fatture emesse, ricordiamo, deve essere in tal caso riportata il numero dell’autorizzazione concessa dall’Amministrazione Finanziaria e il pagamento dell’imposta deve essere fatto a consuntivo entro il 31.01 dell’anno successivo all’ottenimento dell’autorizzazione e del pagamento dell’importo presunto. È chiaro che con la fatturazione elettronica l’Amministrazione Finanziaria sarà avvantaggiata per il controllo in caso di evasione dell’imposta.
Riferimenti : link di approfondimento della Agenzia Delle Entrate